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Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

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Stato 31 occorrenze

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione dei prestatori d'opera della stessa qualifica o professione e della stessa

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stessa.

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segreteria stessa la eventuali controdeduzioni.

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effettuata la transazione stessa. All'omologazione il Tribunale provvede in camera di consiglio.

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entrata in vigore delle norme che hanno esteso alla stessa l'assicurazione obbligatoria.

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Quando per la natura del lavori o per la necessità del loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia preventiva, alla stessa deve provvedere il

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persona che lo rappresenta a tutti gli effetti del presente titolo e le eventuali variazioni della persona stessa.

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. 3, comma primo della legge 16 giugno 1939, n. 942, e riscosso in addizionale all'imposta stessa.

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La decisione, sottoscritta dai componenti la Commissione, è depositata presso la segreteria della Commissione stessa la quale provvede a notificare

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dell'art. 161, allegando alla richiesta, stessa la precedente attestazione medica eventualmente in suo possesso.

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delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste negli articoli 206, 207 e 208.

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profilassi della stessa.

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presentare le sui osservazioni all'Ispettorato medesimo entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione stessa, che dev'essere notificata

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l'esattore, in calce alla decisione stessa, appone la dichiarazione di aver computato la somma sgravata dalla quota di contributo ancora insoddisfatta o fa

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L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo

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effettua il rimborso nei sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa, salvo i controlli che l'Istituto medesimo intenda

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, III, IV e V dell'allegato B della stessa legge n. 15.

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il sessanta per cento della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da norme legislative e regolamentari, nonché da contratti

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d'opera della stessa località occupati nella medesima lavorazione e categoria.

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punito con la ammenda da, lire duemila a lire ventimila per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la violazione stessa l'importo

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data della cessazione stessa.

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più di tre giorni, è corrisposta dal quarto giorno e per tutta la durata dell'inabilità stessa, compresi i giorni festivi, alle persone previste alle

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dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella misura, con le modalità e secondo le condizioni della tariffa stessa

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collettivo di lavoro per prestatori d'opera di età superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.

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a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1. La tabella

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, l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il sessanta per cento della retribuzione stessa, salvo migliori

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indiscutibilmente dovuto, ne avverte l'esattore perché sospenda la riscossione della somma corrispondente e gli concede la tolleranza per la stessa somma

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Amministrazioni predette debbono anche fornire alla detta gestione tutte le notizie ed informazioni ad esse richieste della gestione stessa.

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età superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.

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superiore ai cinquantacinque anni, il riscatto in capitale di tutta o parte della rendita stessa secondo i criteri, le condizioni e le garanzie indicati

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giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, una rendita d'inabilità rapportata al grado dell'inabilità stessa

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